Bonus per autonomi: l’esclusione delle casse private dal D.L. Rilancio. E’ scontro tra il Governo e i Professionisti italiani iscritti agli Ordini.
Tra ritardi e richieste rimandate al mittente per la prima ‘tranche’ di marzo prevista dal Decreto Cura Italia, il bonus INPS autonomi per i mesi di aprile e maggio è stato confermato con l’approvazione del D.L. Rilancio, che ha rinnovato le misure a sostegno dei lavoratori autonomi danneggiati dalla pandemia COVID-19 e dunque partite IVA, lavoratori domestici e lavoratori del mondo dello spettacolo (articolo 84) e anche liberi professionisti iscritti agli Ordini ed alle Casse di previdenza private (articolo 78).
Ma se per gli iscritti all’INPS non dovrebbero esserci problemi, lo stesso non si può dire per gli altri liberi professionisti. Bisognerà aspettare. Per capire cosa è successo con l’approvazione del D.L. Rilancio e cosa potrà succedere per sbloccare il bonus per gli iscritti alle Casse di previdenza private, Calciomercato.it ha contattato l’Avvocato Martina Grassini.
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Cosa prevede il D.L. Rilancio per i professionisti iscritti alla gestione separata INPS?
“Secondo il D.L. Rilancio le partite IVA iscritte alla gestione separata INPS che abbiano già beneficiato dei 600 euro per il mese di marzo, hanno diritto a ricevere uguale indennità anche per il mese di aprile – esordisce l’Avvocato – Altri 600 euro, dunque, stanno già iniziando ad essere corrisposti direttamente sui conti corrente di liberi professionisti non iscritti agli Ordini tra cui artigiani, commercianti, coltivatori diretti, lavoratori stagionali, lavoratori dello spettacolo e lavoratori agricoli.
Per il mese di maggio, invece, il D.L. Rilancio prevede un’indennità di 1.000 euro a condizione della comprovata riduzione reddituale nel secondo bimestre del 2020, pari almeno al 33% rispetto allo stesso bimestre del 2019.
I soggetti aventi diritto dovranno presentare all’INPS una domanda con autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dal D.L. Rilancio. Sarà successivamente l’INPS a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti richiedenti per la verifica dei requisiti dichiarati”.
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“Il discorso è diverso per i professionisti iscritti agli Ordini e agli Enti privati di previdenza obbligatoria (tra cui avvocati, architetti, geometri, commercialisti, medici e giornalisti) e non è scevro di polemiche – prosegue l’Avvocato Grassini -. L’Adepp, associazione delle Casse di previdenza private degli ordini professionali, segnala che il D.L. Rilancio contiene un errore per cui, da un lato il Governo ha rifinanziato gli indennizzi statali per i mesi di aprile e di maggio (con l’art 78) e dall’altro l’art. 86 stabilisce che l’indennizzo già erogato a marzo è incompatibile con quello dei mesi successivi.
Il D.L. Rilancio, infatti, riconosce ai Professionisti iscritti agli Ordini un’indennità di sostegno al reddito per i mesi di aprile e di maggio, senza però specificare la cifra del bonus, né le modalità per la presentazione della domanda ed i tempi di erogazione delle somme.
Tutto viene rimandato ad uno o più decreti del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia, da adottare entro 60 giorni.
Anche in questo caso le risorse verranno prelevate dal ‘Fondo per il reddito di ultima istanza’ e come previso già dal Decreto Cura Italia non potranno beneficiare dell’indennità i professionisti titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e i titolari di pensione”.
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Qual è quindi il motivo della polemica sorta in merito all’erogazione del bonus di aprile e maggio per i Professionisti iscritti agli Ordini e agli Enti privati di previdenza?
“C’è un’incertezza sulle cifre e sui tempi di erogazione del bonus, ma non solo. I professionisti iscritti agli Ordini, a differenza degli autonomi iscritti alla gestione separata INPS, non potranno accedere ai contributi a Fondo perduto, anche questi esentasse, accordati ad imprese e altri autonomi con partita IVA.
L’articolo 25 del D.L. Rilancio, infatti, prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto ‘a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva’. Il requisito è che il fatturato del mese di aprile 2020 sia stato inferiore di almeno il 33% rispetto a quello di aprile 2019.
Al comma 2, però, si specifica che il contributo a fondo perduto non spetta ‘ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria’: sono esclusi, insomma, tutti i professionisti iscritti agli Ordini”.
La norma quindi è da ritenersi davvero “discriminatoria”?
“Oltre 2 milioni di Professionisti reclamano la parità. E’ difficile, se non impossibile, trovare una reale differenza tra un imprenditore che per effetto del Covid-19 abbia subito un calo di fatturato ed un professionista come un avvocato o un architetto che per il medesimo motivo abbia subìto medesima perdita”.
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