La decisione del Collegio di Garanzia dello Sport sul ricorso presentato dal Trapani contro i due punti di penalizzazione
E’ arrivato la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport sul ricorso del Trapani contro i due punti di penalizzazioni inflitti dalla Corte di Appello Federale che di fatto hanno sancito la retrocessione dei siciliani. Respinta l’istanza della società, come si legge nel comunicato pubblicato dal Coni:
“Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 61/2020, presentato, in data 25 luglio 2020, dalla società Trapani Calcio S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale FIGC e con notifica effettuata anche alla società Cosenza Calcio S.r.l., nonché alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l’annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC n. 88/2019-2020, assunta nella riunione del 7 luglio 2020 e con motivazioni pubblicate il successivo 13 luglio, nella parte in cui è stato integralmente rigettato il reclamo della compagine siciliana avverso la decisione di primo grado del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 28/TFN-SD 2019/2020 (Reg. Prot. 173/TFN-SD), depositata il 17 giugno 2020 e comunicata all’istante in pari data, con la quale era stata inflitta al sodalizio medesimo la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2019/2020, mentre è stato accolto il ricorso proposto dal Procuratore Federale, con aggravamento della comminata sanzione da uno a due punti di penalizzazione, in esito al deferimento dello stesso Organo requirente del 26 maggio 2020 (Prot. n. 12597/977pf19-20/GC/blp), a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del vigente CGS, in ordine alla violazione dell’art. 4, comma 1, dell’art. 33, comma 3, CGS, in relazione all’art. 85, lett. B, paragrafo VI, delle NOIF, ascritta ai suoi legali rappresentanti p.t., dott. Giuseppe Pace (Presidente del Consiglio di Amministrazione) e Monica Pretti (Consigliere Delegato), nonché a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 33, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VI), delle NOIF.
Dichiara inammissibile l’intervento della società Delfino Pescara 1936 S.p.A..
Dichiara inammissibile la costituzione della società Cosenza Calcio S.r.l..
Rigetta il ricorso della società Trapani Calcio S.r.l. per quanto espresso in parte motiva,
confermando la decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC n. 88/2019-2020. Per l’effetto, condanna la società Trapani Calcio s.r.l. alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 5.000,00, oltre accessori di legge, a favore della FIGC, compensate per la metà”.
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