Juventus, comunicato sull’avviso di garanzia per Paratici: uno sguardo a quello che è l’articolo 371 bis
Il comunicato della Juventus è stato diramato nel tardo pomeriggio: il club bianconero ha confermato che è stata notificata a Fabio Paratici un’informazione di garanzia e sul diritto di difesa. Il reato ipotizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia è esclusivamente l’articolo 371 bis del Codice Penale. La società piemontese ha ribadito il corretto operato del proprio dirigente.
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L’avviso di garanzia è l’atto che serve a informare la persona interessata circa la sua iscrizione nel registro degli indagati. È necessario quando gli inquirenti ritengono di dover svolgere un atto garantito, a cui dovrà essere presente anche il legale, come per esempio un interrogatorio. È importante sottolineare che si tratta di un atto relativo alla fase di indagine.
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Juventus, cosa dice l’articolo 371 bis
Ecco cosa afferma l’articolo 371 bis. “Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Ferma l’immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere”.
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