Fonti interne alla Juventus confermano la ricezione della comunicazione
Possibile svolta nel caso plusvalenze in casa Juventus dopo l’ultima sentenza emessa dal collegio della prima sezione del Tar Lazio. Nella sentenza pubblicata nella giornata di ieri, infatti, è stato accolto il ricorso presentato dal club bianconero contro la Figc e la Covisoc nei confronti della Procura Figc.
Il Tar Lazio, con la sentenza di ieri, obbliga Covisoc e Procura Figc a consegnare alla difesa della Juventus la nota del 14 aprile 2021, in cui l’organo di vigilanza chiedeva chiarimenti su alcune operazioni sospette inerenti le plusvalenze. Fino ad oggi il documento era stato negato. La nota dovrà essere trasmessa entro sette giorni dalla comunicazione.
Sono state quindi respinte le richieste federali su inammissibilità e infondatezza del ricorso. Con questa sentenza volge al termine un lungo uno lungo gioco di rimbalzi tra Procura federale e Covisoc, iniziato nell’aprile 2021 con il primo deferimento della Juventus e degli altri club coinvolti all’interno del caso plusvalenze.
Nel famoso documento del 14 aprile 2021, vi sarebbero i chiarimenti interpretativi da parte della Procura Figc in seguito ad una richiesta presentata dalla Covisoc. Un documento quasi ignorato per diversi mesi, fino alla notizia dell’apertura dell’inchiesta da parte della Procura di Torino sui conti della Juventus dell’ottobre 2021. Un’indagine che ha poi portato la Consob a chiedere delucidazioni alla Covisoc, che a sua volta ha segnalato alla procura Figc e al presidente federale Gabriele Gravina la vicenda da nacque l’inchiesta sportiva e conseguente deferimento.
Tale documento dell’aprile 2021 potrebbe acquisire rilevanza ai fini del ricorso presentato dalla Juve sul caso plusvalenze.
Sul caso si è quindi espresso il Tar, obbligando in questi termini Covisoc e Procura Figc a trasmettere il documento alla Juve: “È evidente l’interesse all’accesso difensivo nel caso in esame, in particolare nella pendenza della impugnazione della sentenza di revocazione, emessa dalla Corte Federale di Appello, proprio perché l’atto in esame dev’essere conosciuto prima che si concluda il processo sportivo, posto che ogni successiva iniziativa proposta presso la giurisdizione amministrativa statale incorrerebbe nei noti limiti degli strumenti di tutela, che in materia disciplinare sono di tipo risarcitorio e non reale, secondo l’impostazione accolta dalla Corte costituzionale”.
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