Rese note le motivazioni del respingimento del ricorso della Roma sulla squalifica di Mourinho. Tutti i dettagli
La FIGC ha reso note le motivazioni della Corte d’Appello federale che hanno portato alla conferma della squalifica di due giornate per Josè Mourinho. Il portoghese, dopo il Sassuolo, salterà anche il Derby con la Lazio in programma domenica.
Come si legge nella lunga nota, “quanto raccolto […] non offre evidenze certe per ribaltare – segnatamente rispetto alla valutazione della condotta tenuta del sig. Mourinho – la decisione del giudice di prime cure, non può in alcun modo revocarsi in dubbio che l’atteggiamento dell’allenatore della compagine capitolina, per quanto di competenza di questa Corte, sia da stigmatizzare, non soltanto con riferimento a quanto avvenuto sul terreno di gioco, ma anche e soprattutto in merito al comportamento da questi tenuto al termine dell’incontro, ben quarantacinque minuti dopo l’espulsione, argomenti questi che non lasciano alcun margine neanche per ridurre la sanzione irrogata, posta, altresì, la recidiva del reclamante”.
La Corte fa chiarezza anche in merito al ricorso della Roma, spiegando le motivazioni del respingimento del reclamo: “In primo luogo, va chiarito che l’ambito di competenza del giudizio sportivo di primo e secondo grado è inerente, in via esclusiva, alla gara e non ha a oggetto profili strettamente disciplinari, segnatamente quanto alla condotta del sig. Serra, peraltro già all’attenzione dell’organo requirente”.
Roma, le motivazioni della squalifica confermata a Mourinho
La Corte d’Appello spiega così la conferma delle due giornate di squalifica, che faranno saltare a Mourinho anche il Derby con la Lazio dopo la sfida col Sassuolo.
“In seconda battuta, in riferimento ai mezzi di prova utilizzabili da questa Corte, con riguardo ai filmati, va ulteriormente precisato che il Giudice della gara ha «facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione» o – conclude la nota – mediante una dettagliata procedura, «limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR».”.