Multa e penalizzazione in classifica, la motivazione UFFICIALE

Penalizzazione in classifica e multa per la società: ecco la spiegazione ufficiale

“Le ritenute Irpef riguardanti le rate degli incentivi all’esodo dovuti a tre tesserati in scadenza
nella mensilità di aprile 2024 non sono state pagate dai deferiti nei termini previsti del 1 luglio 2024”. Questa la motivazione che ha portato alla penalizzazione di due punti in classifica.

Figc, Cosenza penalizzato
Tribunale Figc (LaPresse) – Calciomercato.it

Una brutta notizia in casa Cosenza. Il club calabrese è stato infatti penalizzato di quattro punti e il Tribunale Federale Nazionale ha spiegato le motivazioni che hanno portato alla riduzione di due punti in classifica e ad un’ammenda di 5mila euro. Oltre alla penalizzazione, il Tribunale ha anche ufficializzato un’inibizione di nove mesi per Roberta Anania, all’epoca dei fatti Consigliere delegato e legale rappresentante pro tempore del club rossoblù. La decisione è frutto di un procedimento che ha avuto inizio con il deferimento della società, e ha portato alla sanzione a seguito delle violazioni accertate in relazione agli obblighi fiscali. Le ritenute Irpef fanno parte degli adempimenti fiscali che i club devono rispettare in base alla normativa vigente, e il mancato rispetto delle scadenze può comportare penalizzazioni in classifica

Anania non ha provveduto, entro il termine del 1 luglio 2024, al versamento delle ritenute Irpef (per un importo di 4.594,00 euro) riguardanti le rate degli incentivi all’esodo dovuti a tre tesserati in scadenza nella mensilità di aprile 2024, avendo prodotto solo della documentazione dalla quale non è stato possibile riscontrare l’effettivo assolvimento dell’adempimento, avendo peraltro l’Agenzia delle Entrate attestato alla Covisoc che i modelli F24, inviati il 1 luglio 2024, non hanno avuto esito positivo. Anania ha inoltre violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver depositato presso la Covisoc, in data 1 luglio 2024, una dichiarazione attestante circostanze non veridiche. Il Cosenza è stato deferito per responsabilità diretta e per responsabilità propria.

Cosenza, le motivazioni UFFICIALI della penalizzazione

La Procura Federale acquisiva in sede di istruttoria diversi documenti.

Cosenza, spiegata la penalizzazione
I tifosi del Cosenza (LaPresse) – Calciomercato.it

La Covisoc in particolare segnalava che: il 1 luglio 2024 il Cosenza depositava i modelli F24 predisposti per il pagamento ed il 9 luglio 2024 la copia
delle movimentazioni del conto corrente dedicato, estratto in data 2 luglio 2024, da cui si evincevano i relativi addebiti; il 1 luglio 2024 la società sportiva depositava una copia della dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal Sindaco Unico, con la quale, alla scadenza federale dell’1 luglio 2024, veniva attestato l’avvenuto assolvimento dell’adempimento; in assenza del deposito delle quietanze relative ai suddetti modelli F24, gli uffici preposti integravano l’attività istruttoria inviando, il 17 luglio 2024, una richiesta di informazioni agli uffici dell’Agenzia delle Entrate; nella medesima data l’Agenzia delle Entrate comunicava che i modelli telematici F24 non avevano avuto esito positivo in quanto l’istituto bancario aveva rifiutato l’addebito delle somme; tale circostanza trovava ulteriore riscontro in ragione del deposito, da parte del Cosenza Calcio, in data 17 luglio 2024, di una  nuova copia delle movimentazioni relative al conto corrente dedicato in cui non si dava evidenza degli effettivi addebiti dei richiamati modelli F24.

Questa la decisione presa dal Tribunale:
“Risulta pacifico e non contestato che le ritenute Irpef riguardanti le rate degli incentivi all’esodo dovuti a tre tesserati in scadenza nella mensilità di aprile 2024 non siano state pagate dai deferiti nei termini previsti del 1 luglio 2024. Le comunicazioni dei deferiti inviate alla Covisoc sono dunque state senza dubbio non veridiche. Le comunicazioni inviate alla Covisoc non sono dunque state corrette e genuine, ma in realtà scorrette e non corrispondenti alla situazione reale. Deve pertanto ravvisarsi la responsabilità dei deferiti per le violazioni contestate con applicazione delle sanzioni”.

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