0-3 a tavolino. La FIGC ha pubblicato le motivazioni della sentenza che ha cambiato il risultato, con la vittoria dei nerazzurri
Dal pareggio per uno a uno alla vittoria per tre a zero a tavolino. La FIGC ha preso la decisione, ribaltando il risultato e consegnando così ulteriori due punti alla squadra ospite.
Sotto la lente di ingrandimento continua, dunque ad esserci, il match del Tombolato, dello scorso 27 agosto, tra il Cittadella e il Pisa di Simone Inzaghi. Match, come detto, terminato in parità , ma che i nerazzurri dell’ex attaccante hanno vinto a tavolino dopo l’udienza della Corte d’Appello Federale.
Il ricorso da parte dei toscani, come è noto, è stato, infatti, accolto il 25 settembre scorso: la questione riguardava l’ingresso in campo, tra i padroni di casa, di Jacopo Desogus, giocatore fatto entrare a gara in corso dall’allenatore dei veneti, Edoardo Gorini, nonostante non comparisse nella distinta di gara. Non è bastato, dunque, al Cittadella sostenere l’errore di compilazione della distinta, immediatamente comunicato agli arbitri e alla Lega Serie B. Hanno così avuto ragione i nerazzurri che ritenevano che di ciò i direttori di gara e la Lega non fossero in realtà al corrente.
Ad una settimana dal verdetto, la FIGC ha pubblicato le motivazioni della sentenza. Possiamo così leggere che “i nominativi dei calciatori di riserva devono essere forniti all’arbitro prima dell’inizio della gara” e che “un calciatore di riserva il cui nome non è stato iscritto in elenco prima dell’inizio della gara non potrà partecipare alla stessa.
Si può leggere inoltre che “un giocatore che non sia stato inserito nell’elenco consegnato all’arbitro prima dell’inizio di una gara non potrà prendere parte alla stessa. Nel caso in esame, è pacifico che il calciatore Jacopo Desogus non sia stato inserito nella lista consegnata all’arbitro prima dell’inizio della partita, con la indiscutibile conseguenza che la società resistente ha violato l’anzidetta norma del citato Regolamento”.
“Non avendo il calciatore Desogus titolo alla stregua dell’ordinamento di settore a partecipare alla gara, s’impone, in ragione del chiaro valore semantico della previsione di cui al comma 6 dell’articolo 10, lettera a, la sanzione della perdita della gara – prosegue la nota della Figc -. In tutte le fattispecie esaminate dagli altri Giudici, non è stato mai esaminato una caso come quello in esame e, cioè, che un giocatore, non presente nella lista iniziale presentata all’arbitro, sia poi andato in panchina e persino entrato in campo, caso questo che, come visto, è fatto oggetto di una diretta e speciale regolamentazione nella disciplina di settore”.
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