L’attaccante è stato punito con una pena severissima per aver aggredito il direttore di gara
Punizione esemplare quella riservata al centravanti da parte dei Giudice Sportivo dopo il cartellino rosso diretto rimediato dal calciatore nel match andato in scena lo scorso weekend. Una squalifica lunghissima che impedirà all’attaccante di poter tornare in campo in questa stagione.
Protagonista dell’episodio è stato il calciatore dell’Aci e Galatea Ndaye, in occasione della gara di ritorno del primo turno di Coppa Italia Promozione Sicilia contro il Riposto. Una sfida complicata per gli ospiti dopo il 5-1 rimediato all’andata dinnanzi ai propri tifosi, quasi impossibile da ribaltare. E infatti, anche nella gara che si è disputata la scorsa domenica, ad avere la meglio di misura con il risultato di 1-0 è stato il Riposto che ha dunque centrato l’accesso al secondo turno di coppa.
A causa del pesante passivo rimediato tra andata e ritorno, non è mancato il nervosismo in campo sul finale di match. Momenti di grande tensione nei quali è stato allontanato con il rosso diretto Ndiaye dell’Aci e Galatea per aver essersi prima rivolto in maniera ingiuriosa nei confronti del direttore di gara e, successivamente, per essere arrivato anche al contatto fisico con lo stesso arbitro il quale – a sua volta – ha preso nota di quanto avvenuto per la sanzione da parte del giudice sportivo.
Squalifica di una stagione UFFICIALE: la scelta del giudice sportivo
In merito a quanto avvenuto, il Giudice Sportivo Territoriale Pietro Accurso ha deciso di punire il calciatore con un provvedimento esemplare che gli costerà tutta la stagione.
Nel comunicato diffusa dalla LND Sicilia, infatti, si legge che il calciatore Ndiaye Mahamadou verrà squalificato sino al 30 giugno 2024. Questa la spiegazione alla lunga sanzione: “Per contegno irriguardoso nei confronti dell’arbitro; nonché per averlo spintonato leggermente con entrambe le mani sul petto e, all’atto della notifica del provvedimento disciplinare, per averlo colpito con la propria mano sul polso; e, inoltre, per aver reiterato il contegno irriguardoso nei confronti del direttore di gara, alla fine della stessa”.